Art. 5.
(Compiti dei comuni e delle province).

      1. I comuni e le province territorialmente competenti dispongono in merito alla localizzazione della segnaletica informativa lungo le strade di rispettiva competenza, sentiti i comitati di gestione delle strade del pesce mediterraneo, e definiscono i programmi e gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.
      2. Le province effettuano il controllo sul rispetto delle disposizioni della presente legge e degli standard di qualità di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), e, in caso di gravi inadempienze da parte del comitato di gestione e di altri soggetti interessati, propongono alla giunta regionale la revoca del riconoscimento di strada del pesce mediterraneo.